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Amianto prima dell'inizio dei lavori: cosa devono comunicare i committenti secondo la nuova GefStoffV

Dal 5 dicembre 2024 i committenti devono indicare all'impresa specializzata, prima dei lavori sull'edificio, l'anno di costruzione e le sostanze nocive note. Cosa richiede il § 5a GefStoffV.

Con il nuovo regolamento sulle sostanze pericolose (Gefahrstoffverordnung), in vigore dal 5 dicembre 2024, il legislatore ha introdotto una figura che prima, in questa forma, non esisteva: il committente promotore (Veranlasser). Si intende chi commissiona attività su impianti edilizi o tecnici. Può essere una comunione di proprietari, un locatore, un'impresa o un privato. Il § 5a GefStoffV vale espressamente anche per le famiglie.

Cosa deve fornire il committente

Prima dell'inizio dei lavori deve trasmettere all'impresa esecutrice, per iscritto o in formato elettronico, tutte le informazioni in suo possesso sulla storia costruttiva e d'uso che indicano sostanze pericolose presenti o sospette. A tal fine deve esaminare i documenti a cui può accedere con un impegno ragionevole, per esempio progetti edilizi, perizie precedenti o fatture di interventi di risanamento.

Per l'amianto si aggiunge un'indicazione fissa: l'anno di costruzione. Se è compreso tra il 1993 e il 1996, va indicata la data di inizio dei lavori, se nota. Il motivo è la data di riferimento del 31 ottobre 1993. Se la costruzione è iniziata dopo, l'impresa può di norma presumere che non sia stato utilizzato amianto (§ 11a Abs. 1 GefStoffV).

Il § 5a non contiene l'obbligo di far analizzare preventivamente l'edificio a proprie spese. Il committente trasmette ciò che sa o che può scoprire con un impegno ragionevole.

Cosa resta a carico dell'impresa specializzata

L'impresa esecutrice verifica la plausibilità delle informazioni ricevute e le integra nella propria valutazione dei rischi. Se non sono sufficienti, deve effettuare essa stessa, come prestazione particolare, la verifica sulla possibilità che vengano liberate sostanze pericolose. Se non ha le competenze necessarie, si avvale di esperti esterni (§ 6 Abs. 2a e 2b). Se a tal fine è necessaria un'indagine tecnica, per esempio un campione di materiale con analisi di laboratorio, questa è il presupposto perché i lavori possano iniziare (§ 6 Abs. 2c).

Per l'amianto il § 11a Abs. 1 richiede inoltre di stabilire, prima dell'inizio dell'attività, se i lavori sono ammessi, se possono essere liberate fibre e in quale area di rischio rientrano. Da qui nasce il piano di lavoro.

In pratica

Per le imprese artigiane conviene standardizzare la richiesta di informazioni al committente: un breve modulo con anno di costruzione, eventualmente data di inizio dei lavori, sostanze nocive note e perizie esistenti, da inviare con il preventivo e da farsi restituire firmato. In questo modo è documentato quali informazioni erano disponibili e la decisione su un'indagine viene presa già prima dell'affidamento dell'incarico. I costi per il prelievo dei campioni e l'analisi dovrebbero figurare nel preventivo come voce separata.

Fonti

Questo articolo offre una panoramica e non sostituisce una consulenza legale. Fanno fede le fonti normative collegate, nella versione di volta in volta vigente.

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