Etichettare i contenuti generati dall'IA: cosa vale dal 2 agosto 2026 secondo l'Art. 50 del regolamento sull'IA
Dal 02.08.2026 si applicano gli obblighi di trasparenza del regolamento sull'IA. Chi pubblica deepfake o testi generati dall'IA deve etichettarli. Cosa prevede il codice UE.
Scadenza:
I fornitori di sistemi di IA generativa immessi sul mercato prima del 02.08.2026 devono rispettare entro tale data l'Art. 50 Abs. 2 del regolamento sull'IA.
Il 2 agosto 2026 diventano applicabili gli obblighi di trasparenza dell'Art. 50 del regolamento sull'IA (UE) 2024/1689. Si rivolgono a due gruppi: ai fornitori, che sviluppano sistemi di IA e li immettono sul mercato, e ai deployer, cioè alle aziende che utilizzano tali sistemi in ambito professionale. Chi in azienda crea testi o immagini con uno strumento di IA è di norma un deployer.
Obblighi dei fornitori
- I chatbot e gli altri sistemi che interagiscono direttamente con le persone devono essere progettati in modo che gli utenti capiscano di avere a che fare con un'IA, salvo che ciò sia già evidente (Art. 50 Abs. 1).
- I sistemi che generano contenuti sintetici audio, immagine, video o testo devono marcare i propri output in formato leggibile da una macchina come generati artificialmente (Art. 50 Abs. 2).
Per i sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, il regolamento Digital Omnibus (UE) 2026/1744 ha introdotto un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026 (Art. 111 Abs. 4).
Obblighi dei deployer
Chi genera o diffonde un deepfake con l'IA deve rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente (Art. 50 Abs. 4). I deepfake sono contenuti di immagini, audio o video che assomigliano a persone, oggetti, luoghi o eventi reali e che apparirebbero falsamente autentici. Per opere palesemente artistiche, satiriche o di finzione basta un'indicazione che non pregiudichi la rappresentazione.
Per i testi l'obbligo vale se vengono pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Viene meno se una persona ha sottoposto il testo a revisione editoriale e una persona o un'organizzazione ne detiene la responsabilità editoriale. Un articolo sul sito aziendale preparato con l'IA e poi rivisto e approvato da una collaboratrice di solito non richiede quindi l'etichettatura. Una foto generata dall'IA che mostra in modo ingannevolmente realistico una persona vera o un cantiere reale, invece, sì.
L'indicazione deve essere chiaramente riconoscibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione e deve rispettare i requisiti di accessibilità (Art. 50 Abs. 5).
Il codice di condotta del 10 giugno 2026
Il 10 giugno 2026 la Commissione europea ha pubblicato un codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA. La sua applicazione è volontaria. La prima sezione si rivolge ai fornitori e tratta marcatura e rilevamento. La seconda riguarda i deployer e fornisce indicazioni su forma, posizionamento e presentazione delle etichette. L'allegato I contiene un simbolo UE facoltativo in tre varianti.
In pratica conviene adottare questo simbolo per immagini e video e stabilire internamente chi verifica e approva i testi generati dall'IA prima della pubblicazione.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'IA), EUR-Lex
- AI Act Service Desk della Commissione europea: articolo 50
- AI Act Service Desk della Commissione europea: articolo 111
- Commissione europea: codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA (FAQ)
Questo articolo offre una panoramica e non sostituisce una consulenza legale. Fanno fede le fonti normative collegate, nella versione di volta in volta vigente.
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